Il Regolamento (UE) n. 1177/2010 individua i diritti delle persone con disabilità o delle persone a mobilità ridotta (PMR), alle quali è garantito il diritto al trasporto alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri.
Se l’acquisto del biglietto avviene on-line il PMR deve contrassegnare la casella ASSISTENZA nel riquadro denominato LISTA PASSEGGERI.
Se il biglietto viene acquistato attraverso il centro prenotazioni o un’agenzia di viaggi la necessità di assistenza deve essere comunicata direttamente all’operatore telefonico o all’agente di viaggio.
Ulteriori informazioni sulle procedure da adottare sono reperibili ai seguenti link:
Premessa
Regolamento
Scarica condizioni generali
17) PERSONE CON DISABILITA' E PERSONE CON MOBILITA' RIDOTTA
Il vettore accetta prenotazioni di persone con disabilità e a mobilità ridotta alle stesse condizioni applicabili a tutti gli altri passeggeri, salve comunque le disposizioni di cui al regolamento UE/1177/2010 (un'informativa relativa a tale normativa è disponibile sul sito www.moby.it). Le persone con disabilità o le persone a mobilità ridotta devono notificare al vettore al momento della prenotazione o dell’acquisto anticipato del biglietto le loro esigenze specifiche per la sistemazione, il posto a sedere, i servizi richiesti o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento. La notifica può essere trasmessa all’agente di viaggio o all’operatore turistico dal quale è stato acquistato il biglietto. Il vettore fornisce al passeggero le informazioni necessarie relative alle condizioni di accesso e all’assistenza a bordo, inclusi gli orari di presentazione al porto di partenza. Qualora sia strettamente necessario il Vettore può esigere che una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona (accompagnatore) in grado di fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. L’a ccompagnatore in questione è trasportato gratuitamente. Se una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta è accompagnata da un cane da assistenza riconosciuto, quest’ultimo è sistemato insieme alla persona in questione, a condizione che sia fornita notifica al vettore in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi da passeggeri. Il Vettore può rifiutare di accettare una prenotazione, di emettere un biglietto o imbarcare una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta ai fini dell’osservanza di obblighi applicabili in materia di sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell’Unione europea o nazionale ovvero ai fini dell’osservanza di obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalle autorità competenti; ovvero qualora la progettazione della nave o dell’infrastruttura e dell’attrezzatura del porto renda impossibile l’imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona in questione in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili; in tale caso, ne comunica immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta. Su richiesta, tali motivi sono notificati per iscritto alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo la richiesta. Qualora alla persona con disabilità o alla persona a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia debitamente effettuato la notifica, venga comunque negato l’i mbarco, essa, e l’eventuale accompagnatore possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, subordinatamente al rispetto di tutti gli obblighi in materia di sicurezza. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o da persone a mobilità ridotta, se l’evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell’operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore di sostituzione dell’attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione. Queste disposizioni non si applicano laddove si applichi l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 392/2009. Il passeggero disabile o a mobilità ridotta che necessita anche di assistenza all’imbarco è tenuto ad informare il Vettore con almeno 48 ore di anticipo delle sue necessità e a presentarsi almeno 60 minuti prima dell'orario di partenza.